La denuncia fatta alle Autorità non prova il furto dei beni assicurati e, ove l’assicurato non adempia all’onere che gli incombe a tale riguardo, la sua domanda dev’essere rigettata

La denuncia fatta alle Autorità non prova il furto dei beni assicurati e, ove l’assicurato non adempia all’onere che gli incombe a tale riguardo, la sua domanda dev’essere rigettata
21 Ottobre 2019: La denuncia fatta alle Autorità non prova il furto dei beni assicurati e, ove l’assicurato non adempia all’onere che gli incombe a tale riguardo, la sua domanda dev’essere rigettata 21 Ottobre 2019

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9501/2019, ha deciso in grado d’appello la controversia insorta tra il proprietario di un’autovettura ed il suo assicuratore, che lo aveva garantito con una polizza contro il furto totale o parziale di quest’ultima.

In primo grado l’assicurato aveva riferito che, alle 2.00 di notte, era stato avvisato da un vicino che ignoti avevano rubato i 4 pneumatici del predetto veicolo, “compresi i cerchioni in lega”, come egli aveva poi denunciato ai Carabinieri, ragion per cui chiedeva la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto, al netto dello “scoperto”, per totali € 3.996,00.

L’assicuratore si era costituito in giudizio, resistendo alla domanda per la “mancanza di prova del furto, non potendo ritenersi dimostrato l’evento con la semplice dichiarazione resa all’autorità giudiziaria” e contestando che il perito da essa incaricato “aveva visionato il veicolo all’interno di una officina meccanica e con il montaggio degli pneumatici ancora da effettuare”, sottolineando che “l’attore non aveva provato come l’autovettura fosse stata trasportata” dal luogo in cui sarebbe avvenuto il furto “presso l’officina che avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione degli pneumatici”.

Il Giudice di pace aveva accolto la domanda perché aveva “ritenuto provato il fatto storico sulla base della denuncia querela di furto”.

L’impugnazione proposta dall’assicuratore perché “a fronte di contestazioni specifiche della Compagnia, la denuncia di furto in quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria della verificazione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione, fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1935/2003)”.

A tanto la sentenza ha soggiunto, evidentemente ad abundantiam, che la denuncia presentata dall’appellato non era comunque “sufficientemente circostanziat[a]; in particolare non viene identificato il soggetto, vicino di casa dell’attore, che avrebbe riferito all’attore l’avvenuto furto” e questi non aveva “fornito nessun ulteriore elemento probatorio a sostegno delle circostanze allegate ed i rilievi della Compagnia non sono stati [da lui] adeguatamente contrastati”.

In particolare non aveva capitolato una prova testimoniale, proponendola solo in grado d’appello, ma poi rinunziandovi.

Il Tribunale ha perciò ritenuto che non avesse assolto all’onere probatorio che gli incombeva e riformato la sentenza appellata, respingendo la domanda dell’assicurato.

In sostanza, poiché l’assicurato è onerato della prova del fatto storico del furto, in quanto questo è un fatto costitutivo del diritto al pagamento all’indennizzo che egli fa valere in giudizio, ed atteso che tale non è la denuncia di furto che egli abbia fatto alle Autorità, la sua domanda non può che essere respinta ove egli a tale onere non adempia, considerato il disposto dell’art. 2697 c.c..

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